Purtroppo, ecco un annuncio che era previsto. Il divieto di pubblicità e propaganda, diretta o indiretta, che, dalla legge Evin, è applicabile ai prodotti del tabacco, si applica ora ai prodotti da svapo. Ad oggi, la maggior parte delle piattaforme che si occupano di sigarette elettroniche sono considerate fuorilegge.
A CHI SI APPLICANO QUESTI DIVIETI?
Si applicano questi divieti di pubblicità e propaganda, diretti o indiretti :
- le sigarette,
- tabacco da arrotolare, pipa o pipa ad acqua (narghilè),
- sigari e sigaretti,
- tabacco da masticare, da fiuto o orale,
- dispositivi elettronici di vaping (sigaretta elettronica o sigaretta elettronica), comprese cartucce, serbatoi e contenitori di ricarica.
Questo divieto di pubblicità non si applica a:
- Insegne per tabaccherie (sul fronte di ogni negozio deve essere apposta un'insegna commerciale, che può solo menzionare la parola "Tabacco", eventualmente integrata dal nome del locale e dalla rappresentazione della carota)
- Piccoli poster (dimensioni massime: 60 x 80 cm) posti all'interno dello stabilimento di vendita, non visibili dall'esterno,
- Pubblicazioni professionali e servizi di comunicazione on line accessibili solo ai professionisti, il cui elenco è fissato con decreto.
La pubblicità o propaganda indiretta consiste nel promuovere un'organizzazione, un servizio, un'attività o un prodotto che, per il suo design, la sua presentazione, l'uso di un marchio, un emblema pubblicità o qualsiasi altro segno distintivo, richiama un prodotto del tabacco.
Inoltre, qualsiasi operazione di sponsorizzazione, sponsorizzazione o mecenatismo è vietata, quando viene effettuata dai produttori e distributori di prodotti del tabacco o da svapo, o quando costituisce pubblicità diretta o indiretta a favore del tabacco o svapare.
Tuttavia, la ritrasmissione di gare sportive a motore (gare o raduni di auto e moto), che si svolgono in un paese in cui è consentita la pubblicità del tabacco, può essere fornita dai canali televisivi.
Il mancato rispetto di tali divieti è punibile con la sanzione pecuniaria di 100 euro o di 000 euro in caso di recidiva.
Fonte : service-public.fr