BELGIO: un decreto recepisce parzialmente la direttiva sul tabacco.

BELGIO: un decreto recepisce parzialmente la direttiva sul tabacco.

Sapevamo che l'ascia era pronta a cadere ma non avevamo le date precise per il recepimento della direttiva sul tabacco per ogni paese. Bene, il Il Belgio ha preso l'iniziativa pubblicando un decreto che recepisce parzialmente la Direttiva 2014/40 / UE del 3 aprile 2014 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla fabbricazione, presentazione e vendita di prodotti del tabacco e prodotti affini e che abroga la direttiva 2001 / 37 / CE.

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BELGIO? TRASPOSIZIONE PARZIALE DELLA DIRETTIVA DEL TABACCO?


La direttiva sul tabacco è quindi parzialmente trasposta in Belgio, ma cosa significa concretamente per i nostri amici belgi? ? Il decreto applicativo essendo abbastanza chiaro, ecco cosa troviamo lì:

Art. 3. § 1er. Il produttore o l'importatore, se il primo non ha sede in Belgio, di sigarette elettroniche e flaconi di ricarica invia una comunicazione al Servizio in merito a qualsiasi prodotto di questo tipo che intende immettere sul mercato.

§ 2. Questa notifica è presentata in formato elettronico sei mesi prima della data prevista di immissione sul mercato. Per le sigarette elettroniche e le bottiglie di ricarica già immesse sul mercato, 20 può 2016, la notifica viene presentata entro sei mesi dalla data in questione. Viene inviata una nuova notifica per ogni modifica sostanziale del prodotto.

§ 3. La notifica contiene, a seconda che si tratti di una sigaretta elettronica o di un flacone di ricarica, le seguenti informazioni:
1 ° il nome e le coordinate di contatto del produttore, di una persona fisica o giuridica responsabile all'interno dell'Unione europea e, se del caso, dell'importatore in Belgio;
2 ° un elenco di tutti gli ingredienti contenuti nel prodotto e delle emissioni derivanti dall'utilizzo di questo prodotto, per marca e per tipologia, con le relative quantità;
3 ° dati tossicologici relativi agli ingredienti e alle emissioni del prodotto, anche quando riscaldati, con particolare riguardo ai loro effetti sulla salute dei consumatori quando vengono inalati e tenendo conto, tra l'altro, degli eventuali effetti dipendenza generata;
4 ° informazioni sul dosaggio e l'inalazione di nicotina in condizioni di consumo normali o ragionevolmente prevedibili;
5 ° una descrizione dei componenti del prodotto, incluso, ove applicabile, il meccanismo di apertura e ricarica della sigaretta elettronica o del flacone di ricarica;
6 ° una descrizione del processo di produzione, indicando in particolare se si tratta di produzione in serie, e una dichiarazione che il processo di produzione garantisce il rispetto dei requisiti del presente articolo;
7 ° una dichiarazione che il produttore e l'importatore si assumono la piena responsabilità della qualità e della sicurezza del prodotto quando è immesso sul mercato e in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili.
§ 4. Quando il Servizio ritiene che le informazioni presentate siano incomplete, ha il diritto di richiederne l'integrazione.
§ 5. I produttori o gli importatori inviano al Servizio una prova del pagamento di una tariffa di 4.000 euro per nuovo prodotto notificato sul conto del Servizio. Questa royalty è irrecuperabile.
§ 6. Il produttore o l'importatore, se il primo non ha una sede legale in Belgio, di sigarette elettroniche e flaconi di ricarica presenta ogni anno al Servizio:
1 ° dati completi sui volumi di vendita, per marca e per tipo di prodotto;
2 ° informazione sulle preferenze dei diversi gruppi di consumatori, inclusi i giovani, i non fumatori e le principali tipologie di utenti attuali;
3 ° la modalità di vendita dei prodotti;
4 ° sintesi delle eventuali ricerche di mercato effettuate in merito a quanto precede, compresa la loro traduzione in inglese.

§ 7. Il produttore o l'importatore, se il primo non ha una sede legale in Belgio, di sigarette elettroniche e flaconi di ricarica istituisce e mantiene un sistema per la raccolta di informazioni su tutti i sospetti effetti negativi di questi prodotti sulla salute umana.

Se uno di questi operatori economici ritiene o ha motivo di ritenere che le sigarette elettroniche o le bottiglie di ricarica in loro possesso e destinate ad essere immesse sul mercato o ad essere immesse sul mercato non siano sicure, non non sono di buona qualità o non rispettano il presente decreto, tale operatore economico prende immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme il prodotto in questione al presente decreto, ritirarlo o richiamarlo, se necessario. In questi casi, l'operatore economico è anche tenuto ad informare immediatamente il Servizio specificando, in particolare, i rischi per la salute e la sicurezza umana e le eventuali misure correttive adottate, nonché i risultati di tali misure correttive.

Il Servizio può anche richiedere ulteriori informazioni dagli operatori economici, ad esempio su aspetti di sicurezza e qualità o eventuali effetti negativi di sigarette elettroniche o contenitori di ricarica.

§ 8. Il Ministro determina come i dati di cui al presente articolo devono essere forniti al Servizio.

Composizione
Art. 4. § 1er. Il liquido contenente nicotina è commercializzato solo in appositi flaconi di ricarica con un volume massimo di 10 millilitri, in sigarette elettroniche usa e getta o in cartucce usa e getta. Le cartucce o i serbatoi non superano i 2 millilitri.
§ 2. Il liquido contenente nicotina non contiene nicotina oltre 20 milligrammi per millilitro.
§ 3. Il liquido contenente nicotina non contiene alcun additivo di cui all'articolo 5, § 3, del regio decreto del 5 febbraio 2016 sulla fabbricazione e la commercializzazione dei prodotti del tabacco.
§ 4. Per la produzione del liquido contenente nicotina vengono utilizzati solo ingredienti di elevata purezza. Sostanze diverse dagli ingredienti di cui all'articolo 3, § 3, 2 °, sono presenti nel liquido contenente nicotina solo sotto forma di tracce, se queste tracce sono tecnicamente inevitabili durante la fabbricazione.
§ 5. Nel liquido contenente nicotina vengono utilizzati solo gli ingredienti che, riscaldati o meno, presentano un rischio per la salute umana, ad eccezione della nicotina.
§ 6. Le sigarette elettroniche distribuiscono costantemente dosi di nicotina in normali condizioni d'uso.
§ 7. Le sigarette elettroniche e le bottiglie di ricarica sono dotate di un dispositivo di sicurezza per bambini e sono a prova di manomissione; sono protetti contro rotture e perdite e sono dotati di un dispositivo che garantisce l'assenza di perdite durante il riempimento.
§ 8. Il ministro stabilisce gli standard tecnici per il meccanismo di riempimento nel paragrafo 7.

avvertenze

Art. 5. § 1er. Le unità di imballaggio per sigarette elettroniche e bottiglie di ricarica includono un volantino che mostra:
1 ° le istruzioni per l'uso e la conservazione del prodotto, ed in particolare una nota indicante che l'uso del prodotto è sconsigliato a giovani e non fumatori;
2 ° controindicazioni;
Avvertimenti 3 ° per gruppi di rischio specifici;
4 ° possibili effetti collaterali;
5 ° l'effetto della dipendenza e della tossicità;
6 ° i dati di contatto del produttore o importatore e di una persona fisica o giuridica all'interno dell'Unione Europea.
§ 2. Le unità di imballaggio e ogni confezione esterna di sigarette elettroniche e contenitori di ricarica includono un elenco che include:
tutti gli ingredienti nel prodotto in ordine decrescente del loro peso;
2 ° un'indicazione del contenuto di nicotina del prodotto e della quantità rilasciata per dose;
3 ° il numero di lotto;
4 ° una raccomandazione per tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
§ 3. Fatto salvo il paragrafo 2 di cui sopra, le unità di imballaggio, nonché qualsiasi imballaggio esterno di sigarette elettroniche e bottiglie di ricarica non contengono alcun elemento o dispositivo di cui all'articolo 11, ad eccezione di Articolo 11, § 1er, punti 1 ° e 3 °, concernenti le informazioni sul contenuto di nicotina e sugli aromi del regio decreto 5 febbraio 2016 relativo alla fabbricazione e alla commercializzazione dei prodotti del tabacco.
§ 4. Le unità di imballaggio, nonché qualsiasi imballaggio esterno di sigarette elettroniche e flaconi di ricarica, includono le seguenti avvertenze per la salute:
“La nicotina in questo prodotto crea una forte dipendenza. Il suo utilizzo da parte di non fumatori è sconsigliato. "
Le avvertenze relative alla salute sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 10, § 2, del regio decreto del 5 febbraio 2016 relativo alla fabbricazione e all'immissione sul mercato dei prodotti del tabacco.
Vendita a distanza di sigarette elettroniche
Arte. 6. È vietata la vendita e l'acquisto a distanza di sigarette elettroniche e flaconi di ricarica.

CAPITOLO 3 - Disposizioni finali
sanzioni

Art. 7. § 1er. Le sigarette elettroniche e le bottiglie di ricarica che non sono conformi alle disposizioni del presente decreto devono essere considerate nocive ai sensi dell'articolo 18 della legge del 24 gennaio 1977 relativa alla tutela della salute dei consumatori con riguardo ad alimenti e altri prodotti.
§ 2. Le violazioni delle disposizioni del presente ordine sono richieste, registrate, perseguite e punite in conformità alle disposizioni della summenzionata legge di 24 di gennaio 1977.

Fonte : ejustice.just.fgov.be

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Circa l'autore

Redattore e corrispondente Svizzera. Vapoteuse da molti anni, mi occupo principalmente di notizie svizzere.