TABACCO: Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto n. 2016-334

TABACCO: Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto n. 2016-334

Ecco alcune informazioni che potrebbero interessare alcune persone. il Decreto n. 2016-334 del 21 marzo 2016 relativo al semplice pacchetto di sigarette e ad alcuni prodotti del tabacco è stato pubblicato oggi sulla Gazzetta ufficiale. Le disposizioni di questo decreto quindi entra in vigore il 20 maggio 2016.

 

Pubblico interessato : produttori, importatori e distributori di sigarette e tabacco da arrotolare e tabaccai. 
Oggetto : pacchetto neutro di sigarette e alcuni prodotti del tabacco. 
Entrata in vigore : il testo entra in vigore il 20 maggio 2016, in concomitanza con le disposizioni della Direttiva 2014/40 / UE del 3 aprile 2014, relativa all'aumento delle avvertenze sanitarie. 
Preavviso : il decreto definisce le condizioni per la neutralità e la standardizzazione degli imballaggi di alcuni prodotti del tabacco e della carta da sigarette e da arrotolare. Gli aspetti tecnici di neutralità e standardizzazione sono fissati con ordinanza del Ministro preposto alla salute. 
Riferimenti: viene emanato il decreto per l'applicazione delArticolo L. 3511-6-1 del codice della sanità pubblica, inserito daarticolo 27 della legge 2016-41 di 26 gennaio 2016 modernizzare il nostro sistema sanitario. Le disposizioni di codice di sanità pubblica modificato dal presente decreto può essere consultato, come risulta da questa modifica, sul sito web Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Il Primo Ministro,
Sulla relazione del Ministro degli affari sociali e della sanità,
Vista la direttiva 2014 / 40 / CE 3 aprile 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni amministrative degli fabbricazione di Stati membri legislative, regolamentari e per quanto riguarda la presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e prodotti affini, e che abroga la direttiva 2001 / 37 / CE, in particolare l'articolo 24;
Vista la notifica n. 2015/241 / F del 7 maggio 2015 indirizzata alla Commissione Europea in applicazione della Direttiva 98/34 / CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che prevede una procedura di informazione in materia di norme e regolamenti tecnici e norme relative ai servizi della società dell'informazione;
Dato il codice ambientaletra cui R. 541-12-17 e R. 541-12-18;
Dato il codice fiscale generale, in particolare il suo articolo 302 D;
Dato il codice di sanità pubblica, in particolare l'articolo L. 3511-6-1;
Il Consiglio di Stato (sezione sociale) ha sentito,
decreti:

Il capitolo I del titolo I del libro V della parte terza del codice di sanità pubblica è completato da una sezione 5 come segue:
«Sezione 5
"Caratteristiche del confezionamento dei prodotti del tabacco
"Sottosezione 1
"Aspetto e contenuto delle unità di confezionamento dei prodotti del tabacco
"Paragrafo 1
"Disposizioni generali
"Arte. R. 3511-17. - I. - Le unità di imballaggio e l'imballaggio esterno delle sigarette e del tabacco da arrotolare sono di un'unica tonalità di colore e possono includere un codice a barre.
"Potrebbero rivelare un" segno di calibrazione "derivante dal singolo processo di produzione.
“II. - Un ordine del Ministro incaricato della salute fissa l'ombra del colore e le caratteristiche del codice a barre di cui al punto I.
"Arte. R. 3511-18. - I. - L'interno di un'unità di imballaggio e di un imballaggio esterno di sigarette o di tabacco da arrotolare è di un'unica tonalità di colore. Il produttore può scegliere tra due tonalità di colore.
“II. - Oltre al prodotto del tabacco, in un'unità di imballaggio può essere contenuto solo un rivestimento che fa parte della confezione.
“III. - Un'ordinanza del Ministro incaricato della salute fissa le tonalità di colore di cui al punto I nonché le caratteristiche del rivestimento di cui al II.
"Arte. R. 3511-19. - I. - L'involucro esterno dell'unità di imballaggio e l'imballaggio esterno delle sigarette o del tabacco da arrotolare sono chiari, trasparenti e non colorati.
“II. - Il sovrimballaggio di cui al punto I è privo di marcatura. È possibile apporre solo quanto segue:
"1" Un codice a barre le cui caratteristiche sono fissate per ordine del Ministro della Sanità;
"2" Un rettangolo quadrato o nero destinato a coprire il codice a barre sulle unità di imballaggio incluse nel sovrimballaggio.
“III. - Il sovraincarto può essere dotato di una fascia a strappo le cui caratteristiche sono definite per ordine del Ministro responsabile della salute.
"Arte. R. 3511-20. - I. - Sono vietate tutte le procedure volte a minare la neutralità e l'uniformità delle unità di imballaggio, dell'imballaggio esterno o del sovraincarto, in particolare quelle volte a conferire loro specifiche caratteristiche uditive, olfattive o visive.
"Un ordine del Ministro della Salute stabilisce un elenco dei principali processi proibiti.
“II. - Qualsiasi inserto o elemento, ad eccezione del tabacco da arrotolare, delle cartine o dei filtri, è vietato anche all'interno delle unità di imballaggio, dell'imballaggio esterno e del sovraimballaggio.
"Arte. R. 3511-21. - I. - La carta per sigarette, la carta per sigarette e l'involucro del filtro sono una tonalità di colore. Il produttore può scegliere tra due tonalità di colore per l'involucro del filtro.
“II. - Un ordine del Ministro incaricato della salute fissa le tonalità di colore di cui al punto I.
"Paragrafo 2
«Unità di confezionamento di sigarette
"Arte. R. 3511-22. - I. - Un'unità di confezionamento per sigarette è realizzata in cartone o materiale flessibile, di forma parallelepipeda, le cui caratteristiche possono essere specificate su ordinazione.
“II. - L'unità di confezionamento rispetta le caratteristiche dimensionali delle avvertenze sanitarie previste dall'articolo L. 3511-6.
“III. - Le superfici esterne e interne delle unità di imballaggio, l'imballaggio esterno e il rivestimento delle sigarette sono lisce e piatte.
“In deroga, sono autorizzate le caratteristiche di un“ marchio di calibrazione ”risultante dal solo processo di fabbricazione.
"Arte. R. 3511-23. - I. - Un'unità di confezionamento di sigarette non ha un'apertura che possa essere chiusa o risigillata dopo la prima apertura, ad eccezione del coperchio incernierato superiore e del coperchio incernierato di una scatola pieghevole.
“II. - Per le unità di imballaggio con coperchio superiore incernierato e apertura del coperchio inclinabile, il coperchio è incernierato solo sul retro dell'unità di imballaggio.
"Paragrafo 3
«Unità di imballaggio del tabacco rotolante
"Arte. R. 3511-24. - I. - Un'unità di confezionamento del tabacco da arrotolare può essere:
"1 ° Parallelepipedic con caratteristiche che possono essere specificate per ordine;
"2 ° Cilindrico;
"3 ° Una tasca.
“II. - L'unità di confezionamento rispetta le caratteristiche dimensionali delle avvertenze sanitarie previste dall'articolo L. 3511-6.
“III. - Le superfici esterne ed interne delle unità di imballaggio, dell'imballaggio esterno e dell'involucro di tabacco da arrotolare sono lisce e, nel caso di unità di imballaggio o imballaggi esterni a forma di parallelepipedo, lisce e piatte.
"In deroga, sono autorizzate le caratteristiche strettamente necessarie per il fissaggio della bombola o per il processo di apertura e chiusura dell'unità di confezionamento o dell'imballaggio esterno del tabacco da arrotolare.
"Arte. R. 3511-25. - I. - Quando l'unità di confezionamento del tabacco da arrotolare è dotata di una linguetta che ne consente la chiusura, la linguetta è:
"1 ° privo di qualsiasi segno;
"2 ° Sii leggero, trasparente e non colorato.
“II. - Un'unità di confezionamento di tabacco da arrotolare di forma cilindrica o parallelepipeda può contenere una copertura in alluminio di colore argento, senza variazione di tono o sfumatura e senza consistenza. Questa copertura fa parte della sua confezione interna.
"Un ordine del Ministro della salute può specificare le caratteristiche di questo sigillo.
"Sottosezione 2
«Menzioni sul confezionamento dei prodotti del tabacco
"Arte. R. 3511-26. - I. - Oltre alle avvertenze relative alla salute di cui all'articolo L. 3511-6, solo le seguenti informazioni sono apposte in modo leggibile e uniforme su un'unità di imballaggio o su un imballaggio esterno di sigarette o tabacco da arrotolare:
"1" Il nome del marchio;
"2 ° Il nome del nome commerciale;
“3 ° Nome, indirizzo postale, indirizzo e-mail e numero di telefono del produttore;
“4 ° Il numero di sigarette contenute o l'indicazione del peso in grammi del tabacco da arrotolare contenuto.
“II. - Se le unità di imballaggio o gli involucri esterni del tabacco da arrotolare contengono anche la carta da arrotolare oi filtri, possono essere aggiunti i seguenti termini, se del caso:
"1 °" contiene carta e filtri ";
"2 °" contiene fogli di carta ";
"3 °" contiene i filtri "".
“III. - Un decreto del Ministro incaricato della salute fissa l'ubicazione delle menzioni autorizzate in I e II sulle confezioni o sull'imballaggio esterno, nonché le loro caratteristiche.
"Arte. R. 3511-27. - I. - I nomi del marchio e il nome commerciale non possono essere apposti all'interno dell'unità di imballaggio e dell'imballaggio esterno delle sigarette o del tabacco da arrotolare.
“II. - I dati di contatto del produttore possono comparire, alle condizioni definite dall'ordine del Ministro responsabile della salute, all'interno dell'unità di imballaggio e dell'imballaggio esterno, invece di apparire su una superficie esterna.
"Arte. R. 3511-28. - I nomi del marchio e il nome commerciale possono essere stampati sulla carta da sigarette secondo le modalità definite con ordinanza del Ministro responsabile della salute.
"Arte. R. 3511-29. - Le disposizioni dell'articolo R. 541-12-17 e IV dell'articolo R. 541-12-18 del codice ambientale non sono applicabili all'imballaggio di sigarette, tabacco da arrotolare e carta per sigarette. "

Le disposizioni di questo decreto entrano in vigore in 20 May 2016.
Tuttavia, i prodotti del tabacco non conformi alle disposizioni del presente decreto possono essere immessi al consumo ai sensi di 1 ° 1 del I dell'articolo 302 D del codice generale delle imposte, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 3

Il Ministro degli Affari Sociali e della Salute è responsabile dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese.

 

Fonte : Legifrance.gouv.fr

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Circa l'autore

Redattore e corrispondente Svizzera. Vapoteuse da molti anni, mi occupo principalmente di notizie svizzere.