VAPING: Cosa cambia davvero dal 1 ottobre 2017?
VAPING: Cosa cambia davvero dal 1 ottobre 2017?

VAPING: Cosa cambia davvero dal 1 ottobre 2017?

Nei giorni scorsi i maggiori quotidiani hanno offerto tutto il loro nutrimento in merito alla nuova normativa sullo svapo nei luoghi di lavoro e nei luoghi pubblici che dovrà entrare in vigore dal 1 ° ottobre. Ma cos'è veramente? Cosa cambia davvero da questa data?


VAPOTAGE IN LAVORO E LUOGHI PUBBLICI 


Cosa dice veramente il decreto 2017-633 25 April 2017 relativo alle condizioni di applicazione del divieto di svapo in determinati luoghi per uso collettivo? 

« Art.R. 3513-2- Per luoghi di lavoro soggetti a divieto di svapo in applicazione del 3 ° dell'articolo L. 3513-6 del presente codice si intendono i locali che ricevono postazioni di lavoro ubicate o meno negli edifici della «stabilimento, chiuso e coperto, destinato ad uso collettivo, ad eccezione dei locali che accolgono il pubblico. "

Questa è quindi un'autorizzazione a svapare in locali aperti al pubblico come ristoranti, hotel, ospedali, negozi (in particolare negozi di svapo), ecc. È anche autorizzato a svapare in una singola stanza di lavoro o in un locale che non ospita una postazione di lavoro (break room, hall, guardaroba) mentre il divieto si applica in un locale di lavoro collettivo che accoglie esclusivamente dipendenti (ad esempio un open-space o un'officina) che si trovi o meno negli edifici dell'azienda (caso di siti di intervento).

ATTENZIONE : Questa autorizzazione non si applica agli stabilimenti che accolgono minori né ai mezzi di trasporto collettivo ma in moli e stazioni (luoghi aperti e luoghi pubblici)

Il divieto può essere possibile dai regolamenti interni. Tuttavia, la discriminazione non è consentita nei luoghi pubblici (la stessa normativa deve quindi vietare, ad esempio, anche l'uso del telefono cellulare e / e il consumo di cibo) e la normativa interna deve riguardare l'attività o il sicurezza e rimanere proporzionati nelle misure adottate (preferire le condizioni di utilizzo a un divieto che sarebbe eccessivo, a meno che non siano associate al divieto di altri dispositivi elettronici o di consumo che possono distrarre dal lavoro pericoloso)


NON CONFORMITÀ AL DIVIETO? QUALI RISCHI?


 » Arte. R. 3513-3 - Nei luoghi di cui al 1 ° e 2 ° e negli edifici che ospitano i luoghi di cui al 3 ° dell'articolo L 3513-6, segni visibili ricordano il principio del divieto di svapo e, se del caso, le sue condizioni di applicazione all'interno di questi luoghi. »

Il mancato rispetto del divieto può comportare sanzioni che vanno da € 35 (€ 75 se ritardato pagamento senza preventiva contestazione) a € 150 (massimo) per il vapoteur e di € 450 massimo per l'azienda che non rispetta nessun obbligo di esporre il divieto.

Fonte : Aiduce.org

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Circa l'autore

Avendo una formazione in specialista della comunicazione, mi prendo cura da un lato dei social network Vapelier OLF ma sono anche editore di Vapoteurs.net.